PRECISAZIONI RIGUARDANTI LE DICHIARAZIONI DI ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO
Il Funzionario Giudiziario della Sezione Lavoro e Previdenza
visto che le dichiarazioni di esenzione dal contributo unificato ai sensi dell’art. 9, comma 1 bis, del D.P.R. 115/2022 pervengono presso la Cancelleria del Lavoro e della Previdenza prive di una corretta sottoscrizione che riporti luogo e data oltreché la firma del dichiarante, specialmente nei modelli a doppia firma (una per la dichiarazione e l’altra riguardante la riservatezza dei dati), e che, sovente, nei modelli che prevedono l’indicazione dell’anno fiscale ai quali sono riferiti la stessa risulta essere errata ovvero mancante;
PRECISA
che si raccomanda l’utilizzo del modello presente sul sito internet del Tribunale di Rieti, il quale non necessita dell’indicazione dell’anno fiscale né della doppia firma ovvero che, in caso di utilizzo di modello con necessità di indicazione dell’anno fiscale si indichi l’anno a cui si riferisce l’ultima dichiarazione reddituale presentata ovvero, in caso di non presentazione, quello a cui si riferisce l’ultima certificazione unica ricevuta dal sostituto d’imposta, a pena di nullità della dichiarazione. In caso di utilizzo di modello a doppia firma si raccomanda di sottoscrivere sia nel campo riferito alla dichiarazione di esenzione che a quello riferito alla normativa sulla riservatezza lo stesso con luogo e data oltreché firma autografa del dichiarante, a pena di nullità della dichiarazione.
Si specifica inoltre che la dichiarazione acquista validità solo se accompagnata da un valido documento di riconoscimento del dichiarante ovvero se controfirmata per autentica, digitalmente, dal difensore.
Rieti, li 11/10/2024
Il Funzionario Giudiziario
(Dott. Gianluca Toscani)