Sezione Lavoro - MATERIA ASSISTENZIALE

PRECISAZIONI RIGUARDANTI LE DICHIARAZIONI DI ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO

Stante l’obbligatorietà del deposito in via telematica, si precisa che:

tutte le iscrizioni a ruolo devono riportare, sul ricorso o su altro atto controfirmato digitalmente dall’avvocato difensore, la dichiarazione di valore della controversia, da rendersi anche in sede di proposizione di domanda riconvenzionale;

per le iscrizioni a ruolo esenti dal pagamento del contributo unificato, gli avvocati difensori sono tenuti ad allegare al ricorso, a pena di rifiuto delle stesse ai sensi dell’art. 14, comma 3.1, D.P.R. 115/2002 (TUSG), l’autocertificazione reddituale della parte ricorrente, corredata da fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità, ovvero, in alternativa, controfirmata digitalmente dal difensore.

Si precisa, a tal fine, che:

è raccomandato l’utilizzo del modello disponibile sul sito internet del Tribunale di Rieti, che non richiede né l’indicazione dell’anno fiscale né la doppia firma;

qualora venga utilizzato un modello che preveda l’indicazione dell’anno fiscale, deve essere riportato l’anno relativo all’ultima dichiarazione reddituale presentata, ovvero, in mancanza, quello dell’ultima certificazione unica ricevuta dal sostituto d’imposta, a pena di nullità della dichiarazione;

in caso di utilizzo di modello a doppia firma, è obbligatorio sottoscrivere entrambi i campi (dichiarazione di esenzione e normativa sulla riservatezza), con indicazione di luogo, data e firma autografa del dichiarante, sempre a pena di nullità della dichiarazione;

la dichiarazione è valida solo se accompagnata da un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, ovvero se controfirmata per autentica, digitalmente, dal difensore.

il diritto all’esenzione deve essere comprovato con le medesime modalità anche relativamente alle comparse di costituzione depositate in sede di proposizione di domande riconvenzionali e chiamate di terzo.

Rieti, li 9 ottobre 2025

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Gianluca Toscani