Modalità informatiche

Si richiama l'attenzione sui commi 6 e 7 che riguardano i termini di acquisto dell'efficacia (decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia delle specifiche tecniche) e di inserimento dei propri dati da parte dei professionisti già iscritti negli albi ed elenchi (90 giorni - perentori - dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia).

 

ART. 16-novies

  1. Le domande di iscrizione all'albo dei  consulenti  tecnici  di cui agli articoli 13 e seguenti delle disposizioni  per  l'attuazione del codice di procedura civile, all'elenco dei soggetti specializzati previsto  dall'articolo  169-sexies  delle  medesime  disposizioni  e all'albo dei periti presso il tribunale, di cui agli  articoli  67  e seguenti delle norme di attuazione del codice  di  procedura  penale, sono inserite, a cura di coloro  che  le  propongono,  con  modalità esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5. Con le medesime modalità sono inseriti  i  documenti allegati alle domande.

  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione  negli  elenchi  dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all'articolo 169-ter e all'articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

  3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi  di  cui  al presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti  o altre  somme  a  qualsiasi  titolo,  il  versamento  è   effettuato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero  con  carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento  con moneta elettronica disponibili nel circuito  bancario  o  postale,  a norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29  dicembre  2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio  2010, n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto della  normativa,  anche  regolamentare,  concernente   i   pagamenti telematici nel processo civile.

  4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1  e  2  sono  formati  a norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del  presidente   del   tribunale,   con   modalità   esclusivamente informatiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al  comma 5. L'accesso  ai  dati  contenuti  negli  albi  e  negli  elenchi  è consentito ai magistrati e al personale  delle  cancellerie  e  delle segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia  ordinaria. Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater,  terzo  comma,  delle disposizioni per l'attuazione del  codice  di  procedura  civile,  la disposizione di cui al  periodo  precedente  si  applica  anche  agli elenchi previsti dagli articoli  169-ter  e  179-ter  delle  medesime disposizioni.

  5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi di cui al presente  articolo  sono  effettuate  in  conformità  alle specifiche  tecniche  stabilite  dal  responsabile  per   i   sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7  marzo  2005,  n. 82, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente disposizione. Le specifiche tecniche sono pubblicate  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.

  6. Le  disposizioni  del  presente  articolo  acquistano  efficacia decorsi trenta giorni  dalla  pubblicazione  sul  sito  internet  del Ministero della giustizia  delle  specifiche  tecniche  previste  dal comma 5.

  7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di  acquisto  di efficacia delle disposizioni del presente articolo sono già iscritti negli albi ed elenchi previsti  dai  medesimi  commi,  inseriscono  i propri  dati,  con  modalità  telematiche  e  in  conformità   alle specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito  internet  del  Ministero della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al periodo precedente,  gli  albi ed elenchi già' formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi previsti dal presente articolo.