L’inventario contiene la descrizione dei beni, dei crediti e dei debiti appartenenti alla persona deceduta; rappresenta pertanto la sua situazione patrimoniale con riferimento al momento della morte. L’inventario è obbligatorio nel caso in cui l’erede intenda accettare l’eredità con beneficio di inventario (vedi scheda Accettazione d’eredità con beneficio d’inventario).
In entrambi i casi, se è impossibile concludere l’inventario entro il termine dei tre mesi, può essere concessa una proroga, ma deve essere depositata una richiesta motivata di proroga prima della scadenza del termine dei tre mesi.
Possono chiedere l’inventario:
L’inventario viene fatto da un cancelliere del tribunale o, se richiesto dalle parti, da un notaio.
Normativa di riferimento: art. 769 c.p.c.
Dove:
La formazione dell’inventario si chiede alla cancelleria del tribunale civile del luogo in cui la persona deceduta aveva l’ultimo domicilio.
Fonte: Ministero della Giustizia
Inventario dell'eredità può essere successivo o precedente all'accettazione. Può essere richiesto dall'erede e l'assistenza di un difensore è facoltativa.
Per richiedere la nomina del notaio/cancelliere che rediga l'inventario, è necessario presentare:
Il ricorso va presentato, per l'iscrizione, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.
NB. Se le persone che devono assistere all'inventario non hanno residenza e domicilio nel circondario di Rieti è obbligatorio chiedere la nomina di un notaio che le rappresenti.