NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 414 e ss. c.c. , Art. 712 e ss. c.p.c.
L'interdizione è l'istituto tradizionale, di ampia tutela dell'incapace, ormai residuale dato che per la sua applicazione è richiesta una vera causa civile e la relativa pronuncia di sentenza collegiale dichiarativa dell'interdizione.
Solitamente il tutore o il curatore sono scelti nell'ambito familiare, così come avviene per la nomina dell'amministratore di sostegno; infatti, possono essere nominati: il coniuge (o la persona stabilmente convivente), il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, ed i parenti entro il quarto grado. Qualora tale scelta non sia possibile, per motivi di opportunità o altro, il tutore è nominato tenendo conto dell'esclusivo interesse dell'interdetto.
L'interdizione può essere richiesta dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado o dal Pubblico Ministero.
La competenza è del Tribunale del luogo dove l'interdicendo ha la residenza o il domicilio.
L'assistenza di un difensore e' indispensabile.
Il tutore è tenuto a rendere il conto della gestione con cadenza annuale, può compiere, in nome e per conto dell'interdetto, senza richiedere alcuna autorizzazione al Giudice, tutti gli atti di ordinaria amministrazione e quelli urgenti ed indifferibili relativi alla conservazione del patrimonio.
Atti per i quali il tutore dovrà sempre richiedere l'autorizzazione del Giudice:
E' richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare per:
E' richiesta l'autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per:
Al ricorso, con relativa nota di iscrizione a ruolo, va allegata marca da € 27,00.