Interdizione

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 414 e ss. c.c. , Art. 712 e ss. c.p.c.

L'interdizione è l'istituto tradizionale, di ampia tutela dell'incapace, ormai residuale dato che per la sua applicazione è richiesta una vera causa civile e la relativa pronuncia di sentenza collegiale dichiarativa dell'interdizione.

Solitamente il tutore o il curatore sono scelti nell'ambito familiare, così come avviene per la nomina dell'amministratore di sostegno; infatti, possono essere nominati: il coniuge (o la persona stabilmente convivente), il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, ed i parenti entro il quarto grado. Qualora tale scelta non sia possibile, per motivi di opportunità o altro, il tutore è nominato tenendo conto dell'esclusivo interesse dell'interdetto.

L'interdizione può essere richiesta dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado o dal Pubblico Ministero.

La competenza è del Tribunale del luogo dove l'interdicendo ha la residenza o il domicilio.

L'assistenza di un difensore e' indispensabile.

Il tutore è tenuto a rendere il conto della gestione con cadenza annuale, può compiere, in nome e per conto dell'interdetto, senza richiedere alcuna autorizzazione al Giudice, tutti gli atti di ordinaria amministrazione e quelli urgenti ed indifferibili relativi alla conservazione del patrimonio.

Atti per i quali il tutore dovrà sempre richiedere l'autorizzazione del Giudice:

E' richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare per:

  • acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
  • riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumereobbligazioni;
  • accettare eredita' o rinunciarvi, accettare donazioni o legati;
  • fare contratti di locazione d'immobili di durata superiore ai nove anni;
  • promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

 

E' richiesta l'autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per:

  • alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento;
  • costituire pegni o ipoteche;
  • procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
  • fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

Al ricorso, con relativa nota di iscrizione a ruolo, va allegata marca da € 27,00.