NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 493 c.c. e 747 c.p.c.
Può essere richiesta da tutti gli eredi che hanno accettato un eredità con beneficiod'inventario.
Infatti coloro che hanno accettato con beneficio d'inventario hanno l'obbligo di chiedere le autorizzazioni al Giudice della successione per compiere atti di vendita o comunque di straordinaria amministrazione relative sia ai beni mobili (entro 5 anni dall'accettazione) sia agli immobili caduti in successione.
La violazione di tale obbligo comporta la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario e, di conseguenza, l'erede deve rispondere dei debiti dell'eredità anche con il proprio patrimonio personale.
L'assistenza di un difensore è facoltativa.
Per richiedere l'autorizzazione a vendere beni di eredità accettate con beneficio di inventario, è necessario:
Se l'autorizzazione è richiesta per minori/interdetti/inabilitati o soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno il cui Giudice Tutelare di riferimento non è territorialmente competente per il circondario di Rieti (esempio: minore/interdetto ecc residente a Roma), è necessario munirsi del preventivo parere del Giudice Tutelare competente.
Il ricorso va presentato, per l'iscrizione, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.