NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 320 cod. civ.
I genitori o gli esercenti la potestà sui figli minori non possono assumere iniziative di natura patrimoniale per i minori se non a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dal Giudice Tutelare competente (ovvero innanzi al Giudice del luogo ove il minore risiede).
I casi principali che obbligano i genitori a rivolgersi al Giudice Tutelare sono:
Le richieste sono effettuate dai genitori congiuntamente o da quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà.
L'assistenza di un difensore e' facoltativa.
Al ricorso deve essere allegata marca da € 27,00. Per il rilascio delle copie vanno pagati i relativi diritti.
L'iscrizione del procedimento si effettua presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione.
Titolo | DOC | |
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Istanza autorizzazione generica |
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Istanza autorizzazione a vendere |