Apposizione dei sigilli

Al momento del decesso di una persona, al fine di preservare l'integrità dei beni ereditari, può essere chiesta l'apposizione dei sigilli sui beni. Possono richiedere l’apposizione dei sigilli: 
- coloro che possono avere diritto alla successione
- coloro che coabitavano con il defunto, anche se addetti al suo servizio, in caso di assenza del coniuge o di altri eredi
- i creditori
- l'esecutore testamentario. Nel caso in cui tra gli eredi ci siano minori, assenti, interdetti o persone giuridiche, l’esecutore testamentario è tenuto a richiedere l’apposizione dei sigilli sui beni. L’apposizione dei sigilli può essere anche disposta d’ufficio, cioè su richiesta del Pubblico Ministero.

Normativa di riferimento:
artt. 456/527 cod.civ.
artt. 752/761 cod.proc.civ

Dove:
La richiesta di apposizione dei sigilli sui beni ereditari si presenta alla cancelleria del tribunale civile del luogo in cui si trovano i beni. Nei comuni in cui non ha sede il tribunale i sigilli possono essere apposti, in caso d'urgenza, dal giudice di pace.

Fonte: Ministero della Giustizia

 

L'apposizione dei sigilli può essere richiesta dall'esecutore testamentario, dai chiamati all'eredità, dalle persone stabilmente conviventi con il defunto e dai creditori dello stesso.

Per richiedere l'apposizione dei sigilli all'eredità occorrono:

  • ricorso al Giudice della successione e nota di iscrizione a ruolo;
  • certificato di morte;
  • atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio se i richiedenti sono gli eredi;
  • versamento per la registrazione di € 200,00 da effettuarsi contestualmente alla redazione dell'atto tramite modello F23;
  • contributo unificato di € 98,00;
  • marca da bollo da € 27,00.

L'assistenza di un difensore e' facoltativa.

Il ricorso va presentato, per l'iscrizione, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.