L’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.
Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso.
Il ricorso può essere proposto:
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
Per la presentazione del ricorso non è necessaria l’assistenza di un avvocato.
L’amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare. Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:
La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.
Nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce, se possibile:
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Dove:
La richiesta di adozione di un maggiorenne si presenta al presidente del tribunale del luogo di residenza dell’adottante.
Fonte: Ministero della Giustizia
L'assistenza di un difensore è facoltativa.
La domanda, esente da contributo unificato, va presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o di stabile domicilio del beneficiario. Al ricorso va allegata marca da € 27,00.
Con la domanda si richiede l'apertura dell'amministrazione di sostegno e contestualmente si suggerisce la persona che il ricorrente ritiene puo' idonea per tale incarico.
La domanda deve essere presentata, per l'iscrizione, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione corredata dei seguenti allegati:
Dopo la presentazione del ricorso in cancelleria, il Giudice Tutelare fisserà l'udienza per la trattazione dell'istanza. Nel corso di tale udienza il giudice esaminera' il beneficiario (che deve quindi essere presente in udienza, salvo casi di comprovata intrasportabilita') e i suoi congiunti entro il quarto grado che riteranno di comparire, nonchè tutta la documentazione medica allegata all'istanza. Il giudice verificherà, inoltre, la disponibilità e l'idoneità di eventuali parenti a rivestire l'incarico di amministratore di sostegno.
Successivamente all'acquisizione di parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, il Giudice emetterà il decreto di nomina e stabilirà i poteri dell'amministratore di sostegno in relazione alle esigenze del beneficiario.
Il decreto del Giudice Tutelare di nomina dell'amministratore di sostegno può essere impugnato dinanzi alla Corte d'Appello.
In casi di particolare urgenza il Giudice Tutelare, valutatat la richiesta, può effettuare, nel più breve tempo possibile, la nomina di un amministratore provvisorio con l'incarico di far fronte alle urgenze nelle more dello svolgimento delle attività di rito.
L'amministrazione di sostegno è tenuto a rendere il conto della gestione con cadenza annuale o diversa a seconda delle statuizioni del Giudice, può compiere, in nome e per conto del benificiaro, tutti gli atti di ordinaria amministrazione e quelli specificamente autorizzati.In caso di contrasto con il beneficiario, le decisioni verranno assunte dal Giudice.
Atti per i quali l'amministratore dovrà sempre l'autorizzazione del Giudice:
E' richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare per:
E' richiesta l'autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per: